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D.L. 31/12/2007 n. 2484. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 marzo 2004 n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138. Art. 25 - Divieto di estensione del giudicato 1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, č prorogata al 31 dicembre 2008. Sezione IX Agricoltura Art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di agricoltura 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decretolegge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, e successive modificazioni, č prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9bis č inserito il seguente: "In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autoritā amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa". Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari č prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato. 2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". 3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito, con D.L. 31/12/2007 n.248 Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, e successive modificazioni. 4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto- legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederā all'accollo nei limiti dei fondi giā stanziati per l'attuazione del citato decretolegge 20 maggio 1993 n. 149. 5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilitā collettiva č differito al 31 dicembre 2007. 6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e successive modificazioni, č differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario č altresė autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo č versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che č autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilitā, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilan- cio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso. 7. Per assicurare la continuitā nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali č autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad utilizzare le disponibilitā del Fondo delle crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma č versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalitā di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 27 - Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica 1. Entro il termine del 30 giugno 2008, le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto del 13 febbraio 1933 n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Devono essere fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attivitā istituzionale. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sezione X Sviluppo economico Art. 28 - Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, č differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societā regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo D.L. 31/12/2007 n.248 Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivitā connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le societā regionali continuano a svolgere le attivitā previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuitā nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalitā, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo. Art. 29 - Incentivi per l'acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione di veicoli usati 1. Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonchč mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decretolegge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale č concesso per tre annualitā e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 č incrementato a 150 euro, secondo modalitā stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Coloro che effettuano la rottamazione dei veicoli di cui al primo periodo del presente comma senza sostituzione, qualora non risultino intestatari di veicoli giā registrati, possono richiedere in alternativa al contributo di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, un contributo di euro 800, nei limiti di euro 2 milioni, per aderire alla fruizione del servizio di condivisione degli autoveicoli (car sharing), secondo modalitā defi- nite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008. 3. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria "euro 0", "euro 1" o "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1997, con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO 2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO 2 per chilometro se alimentati a diesel, č concesso un contributo di euro 700 e l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualitā, estesa per ulteriori due annualitā se il veicolo rottamato appartiene alla categoria "euro 0". Il contributo di cui al periodo precedente č aumentato di euro 100 in caso di acquisto di autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 120 grammi di CO 2 per chilometro. Il contributo di cui ai periodi precedenti č aumentato di euro 500 nel caso di demolizione di due autoveicoli di proprietā di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, secondo quanto attestato dal relativo stato di famiglia, purchč conviventi. |
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